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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Capo V. Del confino di polizia.

Art. 180 Art. 185 T. U. 1926

1. Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

Art. 181 Art. 184 T. U. 1926

1. Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

  1. 1° gli ammoniti;

  2. 2° le persone diffamate a' termini dell'art. 165;

  3. 3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attivita' rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, ....

2. L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

3. L'assegnazione al confino di polizia non puo' essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto , sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa e' sospesa.6

Art. 182 Art. 186 T. U. 1926

1. L'assegnazione al contino di polizia e' pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.

2. Nell'ordinanza e' determinata la durata.

3. La Commissione puo' ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

4. Il denunziato che si presenta alla Commissione o e' tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, puo' farsi assistere dal difensore.

Art. 183 Art. 187 T. U. 1926

1. Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.

Art. 184 Art. 188 T. U. 1926

1. Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia e' ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha, efficacia sospensiva. Il ricorrente puo' farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

2. La Commissione di appello e' composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probita', inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del presidente.

3. Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assistera' come segretario.

4. Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione.

Art. 185 Art. 189 T. U. 1926

1. Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.

2. L'autorita' predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terra' conto delle necessita' locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorita'.

3. L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorita' di pubblica sicurezza.

4. Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che e' consegnata al confinato.

5. Della consegna e' redatto processo verbale.

Art. 186 Art. 190 T. U. 1926

1. All'assegnato al confino puo' essere, fra l'altro, prescritto:

  1. 1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;

  2. 2° di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire il mattino piu' presto di una determinata ora;

  3. 3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

  4. 4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

  5. 5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

  6. 6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ;

  7. 7° di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;

  8. 8° di portare sempre con se' la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 187 Art. 191 T. U. 1926

1. Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno puo' liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

Art. 188 Art. 192 T. U. 1926

1. Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell'interno puo' rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in liberta' condizionale o in espiazione di pena.

Art. 189 Art. 193 T. U. 1926

1. Il confinato non puo' allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

2. Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

3. Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato nella durata del confino

4. Il confino cessa di diritto se il confinato e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato e' ordinata la liberta' vigilata, il confinato vi e' sottoposto dopo la cessazione del confino.

Titolo VII. Del meretricio.

Art. 190 Art. 194 T. U. 1926

1. Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorita' locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio.22

Art. 191 Art. 195 T. U. 1926

1. Nessun locale di meretricio puo' essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

2. Il locale abusivamente aperto e' fatto chiudere dall'autorita' di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

3. Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

4. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Art. 192 Art. 196 T. U. 1926

1. Oltre a quanto e' disposto dall'articolo precedente, l'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralita' pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.

2. Nessun locale puo' essere adibito ad uso di meretricio contro la volonta' del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.

3. Non puo' neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perche' vicino ad edifizi destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione puo' offrire, a giudizio dell'autorita' di pubblica sicurezza, occasione a scandalo.

4. Quando un locale, gia' dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne e' ordinata la chiusura.

Art. 193 Art. 198 T. U. 1926

1. Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all'autorita' di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l'esercizio del locale deve essere subordinato.

2. La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.

Art. 194 Art. 199 T. U. 1926

1. Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed e' obbligato a ridurre le cose in pristino.

2. Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone ammesse all'esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.

Art. 195 Art. 200 T. U. 1926

1. I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorita' di pubblica sicurezza.

2. Il trasgressore a questa prescrizione e' punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Art. 196 Art. 201 T. U. 1926

1. Nei locali di meretricio sono vietati:

  1. a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ;

  2. b) lo spaccio di cibi e bevande;

  3. c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.

2. E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.

3. Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Art. 197 Art. 202 T. U. 1926

1. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.

2. Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.

Art. 198 Art. 203 T. U. 1926

1. E' vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

2. L'infrazione a tale divieto e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 199 Art. 204 T. U. 1926

1. L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, e' punito, quando il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 200 Art. 205 T. U. 1926

1. Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti l'autorita' di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei casi seguenti :

  1. 1° quando risulta che i locali sono divenuti forniti d'infezione di malattie celtiche;

  2. 2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni ;

  3. 3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dall'autorita' di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia e' stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione ;

  4. 4° quando si e' impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si e' ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si e' impedito o si e' tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro funzioni;

  5. 5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195 e 196;

  6. 6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non puo' essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine all'uopo stabilito dall'autorita' di pubblica sicurezza.