Sez. L, Sentenza n. 1511 del 03/03/1984 (Rv. 433596 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ERARIALE) - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - MODIFICHE DI DIRITTO DELLA COMPETENZA INTERVENUTE DURANTE IL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE "OPE LEGIS" DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO AD UNA DELLE PARTI ORIGINARIAMENTE IN GIUDIZIO - EFFETTI - PATROCINIO OBBLIGATORIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - REGOLA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ERARIALE) - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - MODIFICHE DI DIRITTO DELLA COMPETENZA INTERVENUTE DURANTE IL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE "OPE LEGIS" DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO AD UNA DELLE PARTI ORIGINARIAMENTE IN GIUDIZIO - EFFETTI - PATROCINIO OBBLIGATORIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - REGOLA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'art. 5 cod. proc. civ. non esclude la Rilevanza delle modifiche di diritto della Competenza intervenute dopo la proposizione della domanda, le quali operano nelle controversie pendenti, ancorché in queste siano state emesse sentenze su questioni di Competenza. Pertanto, la sostituzione ope legis di un'amministrazione dello stato ad una delle parti originariamente in giudizio (nella specie, dello ufficio liquidazioni del ministero del tesoro ad un ente mutualistico ai sensi del d.l. 30 aprile 1981 n. 168), comportando il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale, determina l'immediata applicabilità alla controversia delle Disposizioni di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 e 7 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, con l'ulteriore conseguenza che la Competenza a conoscere dell'appello avverso la sentenza emessa dal pretore, pur se in funzione di giudice del lavoro, spetta al tribunale del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. (Conf 4800/83, mass n 429693).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)