Sez. 1, Sentenza n. 7148 del 10/06/1992 (Rv. 477665 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - In genere | Situazione conflittuale riconducibile alla volontà di uno soltanto dei coniugi - Coniugi - Separazione personale - Ammissibilità.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - In genere
Ai sensi del novellato art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. In quest'ultimo caso la intollerabilità della convivenza non può ritenersi esclusa per il solo fatto che uno dei coniugi assume un atteggiamento di accettazione e di disponibilità, potendo tale atteggiamento trovare spiegazione in motivi pratici e nella prevalenza di concezioni etiche, ovvero in prospettive di recupero del rapporto, che rendono quel coniuge eccezionalmente tollerante rispetto ad una situazione obbiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca "affectio" della comunione coniugale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)