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Sez. U - , Ordinanza n. 4979 del 25/02/2020 (Rv. 657202 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Provvedimento amministrativo di perimetrazione di un bacino di acque pubbliche - Contestazione del privato - Tribunale Regionale Acque - Cognizione - Deduzione.
Stato
decisa il 2020-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657202-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE

Qualora il privato insorga avverso il provvedimento amministrativo di perimetrazione di un bacino di acque pubbliche (nella specie, contestandone la corretta ricognizione sul territorio come emergente dal tracciato di cui alla cartografia) denunciandone l'illegittimità, quale mezzo al fine di tutelare la sua qualità di proprietario di terreni indebitamente inclusi in detto bacino, la relativa domanda, ancorché implicante la richiesta di annullamento di quel provvedimento, si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, non degradata né affievolita dall'atto amministrativo (di portata meramente ricognitiva) e, pertanto, esula dalla giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contemplata dall'art. 143, lett. a), del T.U. n. 1775 del 1933, e spetta, a norma dell'art. 140, lett. b), del T.U. citato, al Tribunale Regionale delle Acque, quale organo specializzato dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)