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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 289 del 1996

Decisione
decisa il 1996-07-11, depositata il 1996-07-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:289
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 22868

  • Impiego pubblico
  • Sanità pubblica
  • Personale delle usl
  • Adibizione a mansioni superiori a quella della qualifica funzionale
  • Diritto al trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte
  • Art. 33 del D.P.R. n. 3 del 1957
  • Presunta esclusione
  • Artt. 55 e 121 del D.P.R. n. 384 del 1990
  • Assunta inapplicabilità
  • Denunziata violazione del principio della giusta retribuzione
  • Esatta interpretazione della disposizione impugnata
  • Riferimento esclusivo alla situazione normale di corrispondenza tra mansioni svolte e qualifica funzionale
  • Casi eccezionali di adibizione a mansioni superiori
  • Applicabilità delle norme che prevedono il trattamento economico superiore
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamato per il personale delle unità sanitarie dall'art. 83 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), nella parte in cui sancirebbe il principio generale di commisurazione del trattamento retributivo dell'impiegato alla qualifica funzionale, anziché alle mansioni svolte di fatto, e quindi impedirebbe l'applicabilità della disciplina regolamentare prevista dagli artt. 55 e 121 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, vietando di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle funzioni svolte. Invero la disposizione impugnata si riferisce alla situazione normale degli uffici, nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicché essa non pregiudica il trattamento economico del dipendente nei casi eccezionali di adibizione a mansioni superiori. Pertanto non sussiste alcun contrasto con fonti primarie che autorizzi il giudice a disapplicare gli artt. 55 e 121 del d.P.R. n. 384 del 1990 (o le corrispondenti disposizioni di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979 o all'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546). - V. S. nn. 57/1989, 296/1990, 101/1995. red.: A. Franco

Norme impugnate

  • art. 83 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
  • art. 29 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
  • art. 57 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
  • art. 55 d.P.R. 28 novembre 1980, n. 384
  • art. 25 d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546
  • art. 121 d.P.R. 28 novembre 1980, n. 384
  • art. 33 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 aprile 1995 e il 15 dicembre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, sui ricorsi proposti da Sardelli Raffaele contro la U. S.L. BR/2 di Ostuni e da Rizzo Angelo contro la U. S.L. BR/4 di Brindisi, iscritte ai nn. 719 e 720 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Sardelli Raffaele nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv.to Giuseppe del Vecchio per Sardelli Raffaele e l'avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Raffaele Sardelli, aiuto ospedaliero, contro la USL BR/2 di Ostuni per ottenere la differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle mansioni superiori di primario svolte dal 12 maggio 1985 al 1 luglio 1985 in sostituzione del primario assente e dal 2 luglio 1985 fino al 9 luglio 1991 in posto vacante, il TAR per la Puglia, sezione II di Lecce, con ordinanza del 4 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle funzioni svolte; che, ad avviso del giudice rimettente, l'applicabilità della disciplina regolamentare prevista dagli artt. 55 e 121 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, sarebbe impedita dalla norma di legge denunciata (richiamata per il personale delle unità sanitarie locali dall'art. 83 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), la quale sancisce un principio generale di commisurazione del trattamento retributivo dell'impiegato alla qualifica funzionale, anziché alle mansioni svolte di fatto come esige l'art. 36 Cost., donde la necessità di rimuovere tale ostacolo con una dichiarazione di illegittimità costituzionale; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il ricorrente chiedendo una sentenza di manifesta infondatezza, alla stregua sia della lettera della legge impugnata sia dei princìpi dell'ordinamento in materia di retribuzione e di indebito arricchimento; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; che analoga questione di legittimità dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, è stata sollevata, con ordinanza del 15 dicembre 1994, pervenuta a questa Corte il 27 settembre 1995, dal TAR per la Puglia, sezione I di Lecce, nel corso di un giudizio promosso da Angelo Rizzo, coadiutore amministrativo, contro la USL BR/4 di Brindisi per ottenere la differenza di trattamento economico da lui pretesa per avere svolto, dal 1 settembre 1985, mansioni superiori corrispondenti alla qualifica di assistente amministrativo, per la quale, peraltro, non vi era vacanza o disponibilità di posti nella pianta organica dell'ente; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con conclusioni uguali a quelle dedotte nel giudizio precedente;
punto 2
Considerato che i due giudizi, avendo per oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che gli stessi giudici rimettenti precisano che la disciplina dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce "alla situazione fisiologica degli uffici", cioè alla situazione normale nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicché tale norma non pregiudica il trattamento economico del dipendente nei casi eccezionali di adibizione a mansioni superiori; che per il personale delle unità sanitarie locali questi casi erano disciplinati, all'epoca di svolgimento delle mansioni di cui si controverte, dall'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, le cui disposizioni in parte qua sono state correttamente interpretate dai citati artt. 55 e 121 del regolamento approvato con d.P.R. n. 384 del 1990, in conformità delle sentenze di questa Corte nn. 57 del 1989 e 296 del 1990, per cui non sussiste alcun contrasto con fonti primarie che autorizzi il giudice a disapplicare dette disposizioni (ora sostanzialmente confermate dall'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: cfr. sentenza n. 101 del 1995);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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