Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016 (Rv. 640417 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE | Danni da cose in custodia - Caduta all'interno di un esercizio commerciale determinata dal pavimento bagnato per lo sgocciolamento dagli ombrelli - Disattenzione della vittima - Idoneità ad integrare il caso fortuito - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
Nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato (per lo sgocciolamento degli ombrelli dei clienti), la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e per la contestuale presenza di numerose persone nei locali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)