Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20391 del 12/10/2015 (Rv. 636724 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Azione di ripetizione dell'indebito - Richiesta di accertamento dell'inesistenza, soggettiva od oggettiva, del rapporto obbligatorio fondante l'esecuzione della prestazione indebita - "Petitum" complesso - Individuazione del giudice territorialmente competente ex art. 20 c.p.c. - Criteri.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
In tema di competenza per territorio derogabile, laddove l'azione di ripetizione di indebito involga anche la richiesta di accertamento dell'inesistenza, oggettiva o soggettiva, del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. va fatta riferendosi non già all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì a quella in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita, sicché il "forum contractus" è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, del quale si chiede accertare l'inesistenza, mentre il "forum destinatae solutionis" è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta tale obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)