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Sez. 2, Sentenza n. 984 del 28/01/2000 (Rv. 533264 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Accertamento implicito - Ammissibilità - Requisiti.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533264-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

L'obbligo del giudice di merito di accertare l'importanza dell'inadempimento, a norma dell'art. 1455 cod. civ., al fine della pronuncia di risoluzione del contratto, deve ritenersi osservato anche in difetto di un'espressa indagine diretta a qualificare la gravità dell'inadempimento medesimo, ove dal complesso della motivazione emerga che quel giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale, enunciando gli elementi del proprio convincimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)