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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 64 del 1977

Decisione
decisa il 1977-04-13, depositata il 1977-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:64
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 8801

  • Sicurezza pubblica
  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497)
  • Consente all'autorità di P.S. di procedere all'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, anche fuori dei casi di flagranza
  • Non è violato l'art. 13 della costituzione (sotto il profilo dei requisiti di tassatività, eccezionalità, etc.)
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
L'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), modificato dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), non prevede affatto un caso di arresto non rispondente ai requisiti di "tassatività, eccezionalità, necessità ed urgenza", richiesti dalla Costituzione per l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità di P.S. Tale norma, infatti, oltre ad indicare la categoria di persone - quelle sottoposte a sorveglianza speciale - nei cui confronti può essere disposto l'arresto, descrive anche il comportamento che legittima la misura coattiva, identificabile nella trasgressione agli specifici obblighi inerenti alla sorveglianza stessa. Ricorre, poi, anche l'estremo della "eccezionalità", che non è legato alla rarità della fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria. Quanto ai presupposti della necessità ed urgenza va tenuto presente che il provvedimento riguarda soggetti nei cui confronti già si sono verificate le condizioni di pericolosità sociale per la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, e che hanno, per di più, contravvenuto agli obblighi relativi, trasgredendo a qualcuna delle prescrizioni loro imposte. Resta implicito che l'arresto disposto dall'autorità di P.S. ai sensi della norma succitata, è soggetto, proprio in base al precetto costituzionale che si assume violato, a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956 (così come modif. dall'art. 8 legge n. 497 del 1974), nella parte in cui consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, anche fuori dei casi di flagranza. Cfr.: sentt. nn. 173 del 1971, 126 del 1972 e 211 del 1975.

Norme impugnate

  • art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497
  • art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

Parametri

Massima n. 8802

  • Libertà personale
  • Circostanze ricorrendo le quali l'arresto è consentito
  • Requisito della tassatività
  • Presupposti della necessità e dell'urgenza
  • Nozione.
Leggi la massima
Va riaffermato che gli elementi della certezza e della inequivocità, insiti nel concetto di tassatività, devono ritenersi sussistenti quando la norma precisi le circostanze ricorrendo le quali l'arresto è consentito. Così come va ribadito che è sufficiente che la situazione contemplata dalla legge sia tale da prospettare come possibile la necessità del provvedimento, perché i presupposti della necessità ed urgenza (richiesti dall'art. 13, comma terzo, della Costituzione) siano realizzati, salvo restando all'autorità di P.S. di verificarne la ricorrenza in concreto. Cfr.: sentt. nn. 173 del 1971 e 211 del 1975.

Parametri

Massima n. 8803

  • Libertà personale
  • Costituzione, art. 13
  • Arresto
  • Facoltatività per la P.S.
  • Convalida giudiziaria e controllo dei requisiti della necessità ed urgenza
  • Ricorso per cassazione ex art. 111 della costituzione.
Leggi la massima
In base alla disposizione precettiva dell'art 13 Cost., l'arresto, anche se facoltativo, non è mai rimesso all'assoluta discrezionalità dell'autorità di P.S. poiché rimane pur sempre soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria, la quale deve, fra l'altro, controllare e motivare la ricorrenza in concreto dei requisiti della necessità e dell'urgenza dell'intervento restrittivo della libertà personale, rispetto a cui non difettano, poi, garanzie per l'interessato, essendo consentito il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promossi con ordinanze emesse il 19 novembre e 20 dicembre 1974 dai pretori di Genova e di Catania, nei procedimenti penali a carico di Gianfranco Coriani e Giuseppe Pantellaro, iscritte ai nn. 527 del registro ordinanze 1974 e 40 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975 e n. 62 del 5 marzo 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso di un procedimento penale a carico di Gianfranco Coriani, arrestato (due giorni dopo il fatto) per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il pretore di Genova, con ordinanza 19 novembre 1974, ha ritenuto rilevante (ai fini della eventuale convalida dell'arresto stesso) e non manifestamente infondata (ed ha per ciò sollevato) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte, appunto, in cui consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale "anche fuori dei casi di flagranza". Ha dubitato, infatti, il giudice a quo che la disposizione denunziata contrasti con l'art. 13, comma terzo, della Costituzione: in quanto prevede un "caso" di arresto non rispondente ai requisiti di "tassatività ", "eccezionalità ", "necessità ed urgenza", richiesti, invece, dalla norma costituzionale indicata per l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità di P.S.
punto 2
Identica questione ha sollevato il pretore di Catania, con ordinanza 20 dicembre 1974, pronunziata in un procedimento a carico di Giuseppe Pantellaro arrestato dalla polizia il 10 dicembre 1974 per non essere stato trovato nella propria abitazione nella notte tra il 5 e il 6 precedente.
punto 3
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per contestare la fondatezza della sollevata questione. :

Considerato in diritto

punto 1
La questione comune ad entrambe le ordinanze di rinvio (i cui relativi giudizi si rende, perciò, opportuno riunire) investe, come detto, l'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità "), come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove norme contro la criminalità "), per la parte in cui consente che l'autorità di P.S. proceda all'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, anche fuori dei casi di flagranza. La normativa denunziata è sembrata, infatti, in contrasto con l'art. 13, comma terzo, della Costituzione - il quale prevede che l'autorità di P.S. possa adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale soltanto "in casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge" - giacché proprio tali estremi della "eccezionalità - tassatività - necessità ed urgenza" non sarebbero ad avviso dei giudici a quibus, ravvisabili nella fattispecie.
punto 2
La questione non è fondata. Per quanto, in primo luogo, attiene al requisito della tassatività, questa Corte ha già affermato che gli elementi della certezza e della inequivocità, insiti nel concetto di tassatività, devono ritenersi sussistenti quando la norma precisi le circostanze ricorrendo le quali l'arresto è consentito (sentenza n. 211 del 1975). Nella specie non è dubbio che tali elementi (di certezza), appunto, ricorrano e che, quindi, la regola di tassatività sia rispettata: in quanto la disposizione impugnata - oltre ad indicare la categoria di persone (quelle sottoposte a sorveglianza speciale), nei cui confronti può essere disposto l'arresto - descrive anche il comportamento che legittima il provvedimento restrittivo della libertà personale, identificabile nel fatto della trasgressione agli specifici obblighi inerenti alla sorveglianza stessa.
punto 3
Ricorre, poi, indiscutibilmente, nella specie, anche l'estremo della "eccezionalità ": che (contrariamente a quanto assume il pretore di Catania) non può ritenersi contraddetto dalla frequenza e prevedibilità dei fatti di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, non essendo - il significato del termine "eccezionale" - legato alla rarità della fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria.
punto 4
Da ultimo, quanto ai presupposti della necessità ed urgenza, va tenuto presente che - come questa Corte già ha precisato (v. sentenza n. 126 del 1972) - è sufficiente, perché i detti estremi siano realizzati, che la situazione contemplata dalla legge sia tale da prospettare come possibile la necessità del provvedimento (il che, del resto, trova un riscontro testuale nel termine "può" adoperato dall'art. 13, comma terzo, della Costituzione): salvo, poi, rimanendo all'autorità di pubblica sicurezza di verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento (in base alla valutazione degli elementi indicati nella sentenza n. 173 del 1971). Ciò posto in premessa e venendo, quindi, a considerare la specifica situazione descritta nella norma impugnata, deve senz'altro escludersi che, in relazione a questa, sia irragionevole la previsione che possa ricorrere (fuori della flagranza) una situazione di urgenza che renda necessario l'intervento restrittivo della libertà personale: ove si tenga presente che il provvedimento si rivolge a soggetti nei cui confronti già si sono verificate le condizioni di pericolosità sociale per la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, e che hanno, per di più, contravvenuto agli obblighi relativi: che hanno, cioè, trasgredito ad una - quale che sia - delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale (cfr. art. 5 legge 1956, n. 1423 cit.), e non solo (ovviamente) a quella specifica di cui si discute nei giudizi a quibus (l'entità della quale può rilevare proprio in sede di concreta valutazione della necessità ed urgenza dell'arresto).
punto 5
Infine, non rileva l'argomento (prospettato dal pretore di Genova) che la facoltatività dell'arresto lascerebbe la restrizione della libertà personale rimessa alla assoluta discrezionalità dell'autorità di P.S.: giacché, in base alla disposizione precettiva dello stesso art. 13 della Costituzione, l'arresto rimane pur sempre soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. La quale deve, fra l'altro, controllare e motivare la sussistenza in concreto dei requisiti, appunto, della necessità ed urgenza dell'intervento di P.S.: rispetto a cui non difettano, poi, garanzie per l'interessato, essendo consentito il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), modificato dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento all'art. 13, comma terzo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze