Sez. 5, Sentenza n. 7313 del 07/04/2005 (Rv. 581504 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - GIURAMENTO DEL CONTRIBUENTE | Motivazione - Requisiti di validità - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - GIURAMENTO DEL CONTRIBUENTE
In tema di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la motivazione di un determinato avviso risponda o meno ai requisiti di validità è compito precipuo del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte Cass. una revisione critica del suindicato giudizio, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, ben specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso (fattispecie relativa ad avviso di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)