Sez. L, Sentenza n. 5548 del 19/12/1977 (Rv. 389178 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - RELAZIONE - OBBLIGO DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE PARTI - MOMENTO DETERMINANTE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - RELAZIONE - OBBLIGO DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE PARTI - MOMENTO DETERMINANTE.*
Pur non potendo ricomprendersi tra i veri e propri mezzi di prova l'assistenza richiesta dal giudice al consulente d'ufficio per il compimento di indagini tecniche, la nomina del consulente e le eventuali Disposizioni del giudice regolanti le attivita a questo affidate sono pur sempre provvedimenti emessi in Sede e per i fini dell'istruzione probatoria: conseguentemente anche la relazione scritta del consulente tecnico deve rimanere acquisita al processo, stante il divieto di private informazioni per il giudice sancito dall'art 97 disp att cod proc civ, e deve percio essere a disposizione delle parti nel momento in cui, con la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, si chiude la fase probatoria del processo, in modo da consentire di opporre tutte le eccezioni, sia processuali che di sostanza, in relazione all'operato ed all'apporto tecnico del consulente, nonche al modo, alla Forma e al tempo in cui esso e stato reso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 209, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 97, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)