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Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Testo in vigore al

Art. 54 Diritti su beni immateriali

1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.

Art. 55 Pubblicita' degli atti relativi ai diritti reali

1. La pubblicita' degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali e' regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dall'atto.

Capo IX. Donazioni

Art. 56 Donazioni

1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.

2. Il donante puo', con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.

3. La donazione e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto e' compiuto.

Capo X. Obbligazioni contrattuali

Art. 57 Obbligazioni contrattuali

1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

Capo XI. Obbligazioni non contrattuali

Art. 58 Promessa unilaterale

1. La promessa unilaterale e' regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.

Art. 59 Titoli di credito

1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.

2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorche' esse designino la legge di uno Stato non contraente.

3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo e' stato emesso. Tuttavia le obbligazioni di- verse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna e' stata assunta.

Art. 60 Rappresentanza volontaria

1. La rappresentanza volontaria e' regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.

2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza e' valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e' posto in essere.

Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge

1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

Art. 62 Responsabilita' per fatto illecito

1. La responsabilita' per fatto illecito e' regolata dalla legge dello Stato in cui si e' verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato puo' chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto che ha causato il danno.

2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

Art. 63 Responsabilita' extracontrattuale per danno da prodotto

1. La responsabilita' per danno da prodotto e' regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto e' stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi e' stato immesso in commercio senza il suo consenso.

Titolo IV. Efficacia di sentenze ed atti stranieri

Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere

1. La sentenza straniera e' riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

  1. a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

  2. b) l'atto introduttivo del giudizio e' stato portato a conoscenza del convenuto in conformita' a quanto previsto dalla legge del luogo dove si e' svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

  3. c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si e' svolto il processo o la contumacia e' stata dichiarata in conformita' a tale legge:

  4. d) essa e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunziata;

  5. e) essa non e' contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

  6. f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

  7. g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalita' quando essi sono stati pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche' non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Art. 66 Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorche' emanati da autorita' di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorita' che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

Art. 67 Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere all'autorita' giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.3

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.3

2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.

3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

Art. 68 Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero

1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

Art. 69 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

2. Se l'assunzione dei mezzi di prova e' chiesta dalla parte interessata, l'istanza e' proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione e' domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

4. Puo' disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreche' essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.

5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.

Art. 70 Esecuzione richiesta in via diplomatica

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Art. 71 Notificazione di atti di autorita' straniere

1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita' straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

2. La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

3. La notificazione avviene secondo le modalita' previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalita' richieste dall'autorita' straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto puo' essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 72 Disposizioni transitorie

1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilita' alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

Art. 74 (( (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma. addi' 31 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO