Sez. L, Sentenza n. 14327 del 09/08/2012 (Rv. 623529 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Sentenza non definitiva che dichiara illegittimo il licenziamento in ambito di tutela reale - Omessa pronuncia sulla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro - Preclusione all'accoglimento nella sentenza definitiva sul risarcimento dei danni da recesso - Insussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Nell'ambito della tutela reale del posto di lavoro, la domanda di reintegrazione è logicamente consequenziale alla domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, sicché il giudice che abbia dichiarato illegittimo il recesso con sentenza non definitiva, senza nulla dire sulla domanda di reintegrazione, può ordinare la reintegrazione medesima con la sentenza definitiva all'esito del giudizio sul risarcimento dei danni cagionati dal licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)