Sez. 1, Sentenza n. 4108 del 06/04/1993 (Rv. 481723 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - In genere | Danni risentiti a causa della separazione - Risarcimento - Ammissibilità - Esclusione - Separazione con addebito - Irrilevanza.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - In genere
Dalla separazione personale dei coniugi può nascere, sul piano economico - a prescindere dai provvedimenti sull'affidamento dei figli e della casa coniugale - solo il diritto ad un assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro, quando ne ricorrono le circostanze specificamente previste dalla legge, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere, ex art. 2043 cod. civ., ancorché la separazione si addebitabile ad uno di essi, anche il risarcimento dei danni a qualsiasi titolo risentiti a causa della separazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)