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Sez. U - , Ordinanza n. 7560 del 27/03/2020 (Rv. 657472 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Produzione di energia da fonti rinnovabili - Incentivi - Cessione dei crediti relativi - Fallimento della società cedente - Opponibilità o meno della cessione al Fallimento successivamente alla dichiarazione di quest’ultimo di voler subentrate nel rapporto con il Gestore del servizio energetico - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Eccezione riconvenzionale - Inidoneità ad incidere sulla giurisdizione.
Stato
decisa il 2020-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657472-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il fallimento della società di produzione energetica, qualora la materia del contendere non riguardi le tariffe, il criterio di loro quantificazione o la concessione degli incentivi, ma soltanto l'opponibilità o meno alla procedura fallimentare della cessione di crediti inerenti agli incentivi concessi, in correlazione alla produzione anzidetta, per il periodo successivo alla dichiarazione da parte della curatela del fallimento di voler subentrare nel rapporto; né è idonea ad incidere sull'individuazione dell'autorità avente il potere di giudicare l'eccezione riconvenzionale proposta dal gestore in punto di giurisdizione, determinandosi quest'ultima sulla sola base del "petitum" sostanziale, che rimane inalterato pur a seguito dell'eccezione in parola.

Riferimenti normativi: DM min. SEC 28/07/2005, DM min. SEC 06/02/2006, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)