Sez. F, Sentenza n. 34944 del 07/08/2003 Ud. (dep. 25/08/2003) Rv. 228321 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - FURTO | Reato previsto dall'art. 67 della legge 1089/39 - Tentativo - Configurabilità prima del rinvenimento delle cose - Esclusione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - FURTO
In tema di cose d'antichità e d'arte, il reato di cui all'art. 67 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 - commesso da chi si impossessa di oggetti che siano stati rinvenuti fortuitamente, mediante ricerche o comunque durante l'esecuzione di opere - può manifestarsi anche nella forma del tentativo, allorquando non si perfeziona l'impossessamento, il quale però deve avere ad oggetto cose già rinvenute. Ne consegue che non può qualificarsi alla stregua di tentativo del reato in questione la mera attività di ricerca di oggetti d'arte e antichità che ancora non siano stati individuati. (Fattispecie nella quale gli imputati erano stati sorpresi a scavare in una zona di interesse archeologico. La Corte ha precisato che tale condotta integra piuttosto la contravvenzione di cui all'art. 68 della legge n. 1089 del 1939, ora art. 124 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, che sanziona le violazioni in materia di ricerche archeologiche).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)