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Sez. 5 - , Sentenza n. 27709 del 22/09/2022 (Rv. 665671 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Elusione fiscale - Carattere abusivo - Condizioni - Onere della prova a carico dell’Amministrazione fiscale - Sussistenza - Contenuto - Preordinazione "ex ante" della condotta abusiva - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665671-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, l'operazione economica che non trova giustificazione extrafiscale ed è diretta essenzialmente a conseguire un risparmio d'imposta costituisce "condotta abusiva" e la prova del disegno elusivo incombe sull'Agenzia delle Entrate; tale prova non si estende alla dimostrazione della necessaria preordinazione "ex ante" del compimento di tutti i negozi e i fatti giuridici che realizzano la fattispecie, potendo essere sufficiente un accordo stipulato tra le parti che ricostruisce il collegamento teleologico tra tutte le singole operazioni, anteriori e posteriori rispetto alla stipula.

Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)