Sez. L, Sentenza n. 8013 del 29/10/1987 (Rv. 455708 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - REGOLAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DISPOSIZIONI RELATIVE - NATURA - NORME INTERNE - CONSEGUENZE.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - REGOLAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DISPOSIZIONI RELATIVE - NATURA - NORME INTERNE - CONSEGUENZE.*
Le Disposizioni del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'o.N.M.i. Approvato con d.m. 5 agosto 1969 hanno natura di norme interne, in quanto destinate ad operare soltanto nell'ordinamento particolare dell'ente e nei confronti dei soggetti di tale ordinamento; pertanto, la violazione di esse - salva l'eventuale esperibilità di rimedi in Sede di giustizia amministrativa - non è deducibile come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e la interpretazione delle medesime (come quella degli Atti amministrativi in genere) costituisce un'indagine di fatto che, in Sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. (Conf 6309/83, mass n 431047).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)