Sez. U, Sentenza n. 9567 del 21/04/1995 Ud. (dep. 13/09/1995) Rv. 202003 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere | Ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. - Figura autonoma di reato - Esclusione - Circostanza attenuante - Sussistenza - Fattispecie.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere
La ricettazione di particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., rappresenta un'ipotesi attenuata del reato di ricettazione punito con la pena massima di otto anni di reclusione e contemplato dal primo comma dello stesso articolo. (Fattispecie concernente l'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 75 del 1990, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che, anche in ipotesi di contestazione del fatto di particolare tenuità, ai fini dell'incidenza della diminuzione conseguente a una circostanza attenuante, occorre aver riguardo alla pena prevista per il reato-base).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., DPR 12/04/1990 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)