Sez. 1, Sentenza n. 4620 del 26/04/1991 (Rv. 471866 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Effetti - In genere | Figli maggiorenni - Convivenza con uno dei genitori - Attribuzione a questo della casa familiare - Possibilità - Condizioni.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Effetti - In genere
In tema di divorzio, l'art. 6 sesto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale contempla la possibilità di attribuire l'abitazione della casa familiare, oltre che al genitore affidatario di figli minori, anche a quello con cui convivano figli maggiorenni, si riferisce ai figli che, nonostante la maggiore età, abbiano ancora diritto al mantenimento, non avendo ancora raggiunto (senza colpa) l'indipendenza economica. Detta abitazione, pertanto, non è reclamabile nel caso di convivenza con figli maggiorenni ed autosufficienti, senza che rilevi la spettanza dell'assegno di divorzio (la cui tutela esula dalla "ratio" della citata norma).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)