Sez. 6, Sentenza n. 45168 del 29/10/2015 Cc. (dep. 11/11/2015) Rv. 265524 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato associativo - Promotore - Nozione - Associazione già costituita - Ruolo di promotore - Compatibilità - Fattispecie in tema di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di reato associativo (nella specie: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)