Sez. 3, Sentenza n. 29078 del 04/04/2002 Cc. (dep. 06/08/2002) Rv. 222037 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Provvedimenti del questore - Divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - Presupposti - Denuncia per detenzione di "fumogeno" - Irrilevanza ai fini dell'adozione del provvedimento - Rilievo delle sole condotte di "lancio" di artifizi pirotecnici ai sensi dell'art. 6-bis legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Illegittimità del provvedimento.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La semplice denuncia per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per essere stato trovato in possesso di un "fumogeno", non può giustificare l'emissione del provvedimento del questore a norma dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dall'art. 6-bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l'applicazione della misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis CORTE COST., Decreto Legge 20/08/2001 num. 336 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)