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Sez. 1, Sentenza n. 1038 del 07/10/1971 Ud. (dep. 25/02/1972) Rv. 120235 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI - CASSAZIONE - RICHIAMO DEI MOTIVI DI APPELLO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120235-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI - CASSAZIONE - RICHIAMO DEI MOTIVI DI APPELLO - INSUFFICIENZA.*

Il motivo di impugnazione, per soddisfare l'esigenza di specificita prescritta dall'art 201 cod proc pen a pena di inammissibilita, non puo limitarsi all'indicazione dei punti o capi di decisione o delle parti di motivazione che formano oggetto di doglianza ma deve contenere la correlativa, specifica, esposizione delle ragioni logiche e giuridiche sulle quali il gravame stesso si fonda. Pertanto, in Sede di ricorso per Cassazione, non e consentito il puro e semplice richiamo dei motivi di appello, sia perche cio e in contrasto col principio di autonomia degli Atti di impugnazione, sia per la necessita di acquisire le ragioni per le quali siano ritenute censurabili le argomentazioni che gia hanno condotto alla reiezione di una determinata doglianza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)