Sez. 1, Sentenza n. 589 del 08/04/1968 Ud. (dep. 12/08/1968) Rv. 109076 - 01
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI -PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO(NE BIS IN IDEM) - LIMITI - IN GENERE - NUOVA VALUTAZIONE DELLO STESSO FATTO AI FINI DI UN REATO DIVERSO - AMMISSIBILITA.*
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI -PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO(NE BIS IN IDEM) - LIMITI - IN GENERE - NUOVA VALUTAZIONE DELLO STESSO FATTO AI FINI DI UN REATO DIVERSO - AMMISSIBILITA.*
La preclusione di cui all'art.90 cod.proc.pen. impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per lo stesso fatto che sia stato oggetto di un precedente giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile, ma non gli impedisce di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, valutandolo liberamente ai fini della indagine relativa ad altro reato. Deve pertanto ritenersi che, per effetto del limitato divieto di cui all'art 90 cod proc pen, l'autorita del giudicato penale non si estenda mai al di la del caso deciso (assoluzione o condanna di un determinato imputato per un determinato fatto) e che non si possa, nel giudizio penale, introdurre alcuna limitazione, oltre quelle esplicitamente e tassativamente enunciate da norme processuali, al potere del giudice di accertare la verita. Va riconosciuta, per conseguenza, al giudice del merito la facolta ed il dovere di valutare i fatti sottoposti al suo esame, anche se l'accertamento storico di essi sia stato oggetto di altro giudizio e si sia formato il giudicato in ordine ad altri reati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)