Sez. 3, Sentenza n. 971 del 18/04/1966 (Rv. 321935 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO DECISORIO E SUPPLETORIO - GIURAMENTO DECISORIO PRESTATO IN PRIMO GRADO - REVOCA PARZIALE IN APPELLO DELL'ORDINANZA AMMISSIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO DECISORIO E SUPPLETORIO - GIURAMENTO DECISORIO PRESTATO IN PRIMO GRADO - REVOCA PARZIALE IN APPELLO DELL'ORDINANZA AMMISSIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Ammesso e prestato in primo grado giuramento decisorio su varie circostanze ritenute nel loro insieme decisorie, il giudice di appello che neghi tale carattere ad alcune di esse e revochi, relativamente a queste, la ordinanza ammissiva, deve spiegare con adeguata motivazione quale punto autonomo della causa venga ad essere deciso con i capitoli non colpiti dalla revoca e le ragioni per le quali possono essere scissi dagli altri.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)