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Sez. 3, Sentenza n. 971 del 18/04/1966 (Rv. 321935 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO DECISORIO E SUPPLETORIO - GIURAMENTO DECISORIO PRESTATO IN PRIMO GRADO - REVOCA PARZIALE IN APPELLO DELL'ORDINANZA AMMISSIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1966-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321935-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO DECISORIO E SUPPLETORIO - GIURAMENTO DECISORIO PRESTATO IN PRIMO GRADO - REVOCA PARZIALE IN APPELLO DELL'ORDINANZA AMMISSIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Ammesso e prestato in primo grado giuramento decisorio su varie circostanze ritenute nel loro insieme decisorie, il giudice di appello che neghi tale carattere ad alcune di esse e revochi, relativamente a queste, la ordinanza ammissiva, deve spiegare con adeguata motivazione quale punto autonomo della causa venga ad essere deciso con i capitoli non colpiti dalla revoca e le ragioni per le quali possono essere scissi dagli altri.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)