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Sez. U, Sentenza n. 11101 del 26/07/2002 (Rv. 556304 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STATALE - IN GENERE | Disciplina "ex" artt. 3 e 4 legge n. 37 del 1994, sostitutivi degli artt. 946 e 947 cod. civ. - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556304-01

DEMANIO - DEMANIO STATALE - IN GENERE

Le disposizioni degli artt. 3 e 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (recante "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"), sostitutive degli artt. 946 e 947 cod. civ. - le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dall'attività antropica - sono prive di efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 946, Cod. Civ. art. 947, Legge 05/01/1994 num. 37 art. 3, Legge 05/01/1994 num. 37 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)