Sez. 3, Sentenza n. 23824 del 22/12/2004 (Rv. 578807 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO | Condizione posta nell' interesse di entrambe le parti (bilaterale) e condizione mista - Inapplicabilità dell' art. 1359 cod. civ. Fondamento - .
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO
Ove il giudice, nell' accogliere la domanda di adempimento in forma specifica dell' obbligo di trasferire la proprietà di un bene promesso in vendita, subordini il trasferimento del diritto alla condizione che il promissario acquirente paghi al promittente venditore il saldo del prezzo dopo la stipula del contratto di mutuo ipotecario, l' ottenimento del mutuo non integra una condizione posta nell' interesse esclusivo di costui, perché entrambe le parti hanno interesse all' avveramento della condizione (cd. bilaterale). Ne deriva che è inapplicabile l' art. 1359 cod. civ. che considera avverata la condizione se sia mancata a causa del comportamento del contraente titolare di un interesse contrario esclusivo. Inoltre, essendo di natura mista- in quanto il suo avveramento dipende non solo dal comportamento del promissario acquirente nell' approntare la pratica, ma anche del terzo nel concedere il mutuo- ai fini dell' art. 1359 cod. civ. il comportamento omissivo del promissario acquirente non rileva, perché l' omissione di attività in tanto può ritenersi contraria a buonafede e costituisce fonte di responsabilità in quanto l' attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, da escludere per l' attività di attuazione dell' elemento potestativo in una condizione mista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)