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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)

Testo in vigore al

Capo V. Ausiliari del magistrato

Art. 275 (R) (Onorari degli ausiliari del magistrato)

Capo VI. Indennita' di custodia

Art. 276 (R) (Determinazione dell'indennita' di custodia)

Capo VII. Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi

Art. 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)

Capo VIII. Registrazione degli atti giudiziari

Art. 278 (R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)

Titolo II. Patrocinio a spese dello Stato

Art. 279 (L) (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.

Titolo III. Registri

Art. 280 (R) (Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

Art. 281 (R) (Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)

Art. 282 (R) (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)

Titolo IV. Pagamento

Capo I. Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

Art. 283 (R) (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

Capo II. Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 284 (R) (Raccordo)

Art. 285 (R) (Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)

Art. 286 (R) (Modalita' di pagamento della copia su compact disk)

Titolo V. Riscossione

Capo I. Disposizioni su crediti di importo determinato

Art. 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)

Art. 288 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)

1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi piu' alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 e' discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.

2. L'importo massimo e' adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II. Riversamento del riscosso dall'erario a terzi

Art. 289 (L) (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.

Art. 290 (R) (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)

Art. 291

ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori
dei reati finanziari)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.

Art. 292 (R) (Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

Parte X. Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 293 (L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)

1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita'.

Art. 294 (L) (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)

1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

Art. 295 (L) (Rinvio per la copertura finanziaria)

1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.