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Sez. 3, Sentenza n. 4801 del 13/04/2000 (Rv. 535668 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Necessità della specifica approvazione per iscritto - Accertamento - Giudizio di fatto - Conseguenze - Formulazione per la prima volta in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2000-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535668-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità, perché la valutazione circa la natura vessatoria della clausola è un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando la clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)