Sez. 3, Sentenza n. 4112 del 22/03/2001 (Rv. 545010 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Criterio del punto d'invalidità - Tabelle diverse elaborate nello stesso o in diverso ufficio giudiziario - Indicazione della parte - Utilizzazione da parte del giudice di tabella diversa - Motivazione - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
La liquidazione del danno per punto d'invalidità sulla scorta delle tabelle elaborate nei diversi uffici giudiziari si fonda sul potere del giudice di far ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cod. civ.. Tuttavia se la parte indica al giudice, tra quelle elaborate presso il medesimo od altro ufficio giudiziario, la tabella che a suo parere è meglio idonea alla liquidazione del danno e ne spieghi il perché, la decisione ancorata ad una tabella diversa deve contenere la motivazione della scelta operata e questa dev'essere basata su un criterio non illogico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)