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Sez. L, Ordinanza n. 29094 del 04/11/2025 (Rv. 677061-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore - Rilevanza - Esclusione - Eccezioni - Procedure per l'attribuzione discrezionale di incarichi di rilievo - Obbligo di imparzialità - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 51 c.p.c..
Stato
decisa il 2025-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677061-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esistenza di leciti rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore non rileva ai fini della valutazione delle condotte degli interessati e della legittimità degli atti gestori, salvo il caso delle selezioni comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come quello di posizione organizzativa), nelle quali la P.A., alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, deve assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, trovando applicazione le regole di cui all'art. 51 c.p.c., compresa l'ipotesi atipica di cui al comma 2, che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi ha con taluno un rapporto personale di tale intensità da far sospettare che il giudizio non sia improntato al rispetto dei menzionati principi.

Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)