Sez. 3, Sentenza n. 57 del 09/01/1970 (Rv. 344708 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - CONSEGUENZE.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - CONSEGUENZE.*
Dal riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa venduta e dal suo impegno a risarcire il compratore, anche mediante le specifiche riparazioni che possano essere necessarie, trae vita un nuovo rapporto, che si sostituisce a quello originario ed in relazione al quale ogni questione di termini e di decadenza resta assorbita dal sorgere di una nuova obbligazione sostitutiva di quella di garanzia inerente al contratto di compravendita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)