Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 178 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7324
- Processo penale
- Notifica
- Cod. proc. pen., art. 177 bis, primo e secondo comma
- Notificazione all'imputato all'estero
- Invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello stato
- Decreto di irreperibilità dell'imputato, in caso di sua omissione
- Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione
- Insussistenza per effetto di anteriore decisione della corte
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel territorio dello Stato (anche quando la sua dimora all'estero sia nota), disponendo che in mancanza sia emesso il decreto di irreperibilità. L'obbligo di scegliere il domicilio nel territorio nazionale, che discende dal principio della territorialità della giurisdizione, ha infatti la finalità di consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa nel luogo che egli reputi più rispondente al proprio interesse, ancorché con salvezza dell'altro preminente pubblico interesse connesso al regolare esercizio della giurisdizione penale.
Norme impugnate
- art. 177-bis codice di procedura penale del 1930
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Salemme Francesco, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.
Nel corso del procedimento penale a carico di Salemme Francesco, il giudice istruttore presso il tribunale di Torino, con ordinanza del 12 febbraio 1973, sollevava - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis c.p.p., nella parte in cui impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o scegliere il proprio domicilio nel territorio nazionale (e anche quando il suo recapito sia ben noto), disponendo che in mancanza sia emesso il decreto di irreperibilità. Si assume nell'ordinanza che il trattamento riservato agli imputati che si trovano all'estero (spesso per ragioni di lavoro) sarebbe - senza alcuna plausibile ragione - diverso e deteriore rispetto a quello riservato agli imputati che si trovano invece nel territorio nazionale.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
:
punto 1
La Corte è chiamata a decidere se l'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel territorio dello Stato (anche quando la sua dimora all'estero sia nota), disponendo che in mancanza o in caso di indicazioni insufficienti sia emesso il decreto di irreperibilità, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento riservato agli imputati che abbiano dimora all'estero sarebbe - senza alcuna plausibile ragione - deteriore rispetto a quello riservato agli imputati che si trovino invece nel territorio nazionale.
punto 2
La questione è infondata.
Invero questa Corte ha già parzialmente dichiarato illegittimo l'art. 177 bis, comma primo, c.p.p., nella parte in cui imponeva all'imputato dimorante all'estero di dichiarare od eleggere domicilio nel luogo del procedimento. Per effetto di tale pronunzia tutti gli imputati, ovunque si trovino, sono liberi di fissare il proprio domicilio per le notificazioni in una qualsiasi località del territorio nazionale e vengono pertanto a trovarsi, sotto questo profilo, in condizione di parità (sent. n. 31 del 1965).
Che poi la scelta del domicilio debba avere riferimento ad una località ricompresa nel territorio nazionale discende dal principio della territorialità della giurisdizione, il quale comporta - quanto meno in linea di massima - l'impossibilità di procedere a notificazione di atti all'estero nelle forme ordinarie e quindi la necessità di dettare una disciplina in materia (sent. n. 70 del 1967).
D'altro canto la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel territorio nazionale ha la finalità di consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa nel luogo che egli reputi più rispondente al proprio interesse, ancorché con salvezza dell'altro preminente pubblico interesse connesso al regolare esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117 del 1970).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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