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Sez. 1, Sentenza n. 11978 del 05/11/1992 (Rv. 479346 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Riconoscimento e quantificazione - Criteri - Comportamento dei coniugi successivo alla separazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479346-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

In tema di assegno di divorzio, il criterio delle "ragioni della decisione" previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 - sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987 - postula una indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l'intero periodo della vita coniugale, e quindi in una valutazione che attenga non soltanto alle cause determinative della separazione, ma anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale ed alla ricostituzione del consorzio familiare.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)