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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 27 del 1964

Decisione
decisa il 1964-03-04, depositata il 1964-03-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:27
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 2093

  • Comitati prezzi
  • D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e successive integrazioni e modificazioni
  • Istituzione del C.I.P. e dei comitati provinciali
  • Preteso contrasto con l'art. 41 della costituzione sotto il profilo della violazione della riserva di legge
  • Questione già decisa nel senso della non fondatezza
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Sent. 24/1956 D. - S. n. 103/1957.

Norme impugnate

  • decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347
  • decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896

Parametri

Massima n. 2094

  • Leggi
  • D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151
  • Conferimento al governo di poteri straordinari di carattere legislativo
  • Non costituisce delegazione legislativa
  • Provvedimenti normativi posti in essere dall'esecutivo
  • Equiparazione a leggi in senso formale
  • Non violano i principi della riserva di legge ex art. 41 della costituzione.
Leggi la massima
I provvedimenti legislativi emanati dal Governo in virtù dei poteri conferitigli col decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, e con il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono esercizio di funzione legislativa delegata (sent. n. 46 del 1960 e n. 85 del 1962); i decreti emanati in base al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, vanno ritenuti leggi in senso formale. (Non violano, pertanto, il principio della riserva di legge di cui all'art. 41 Cost., il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, il D.L.L. 23 aprile 1946, n. 367, e il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, rispettivamente istitutivi del C.I.P. e dei Comitati provinciali dei prezzi e modificativi della composizione dei medesimi). Cfr.: sent. 103/57, 46/1960, 85/1962.

Norme impugnate

  • decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347
  • decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L. C. P. S. 15 settembre 1947, n. 896, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1963 dal Pretore di Lipari nel procedimento penale a carico di Nicotra Bartolo, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963. Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato il Pretore di Lipari ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 - istitutivo del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali dei prezzi - nonché del D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 - che hanno completato e in parte modificato la disciplina dettata con il primo D.L.L. -, in riferimento al primo e al terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione; che il menzionato Pretore nell'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, attesi i principi, sanciti, rispettivamente, in detti commi, della libertà della iniziativa economica privata e della riserva di legge - che non sarebbe stata rispettata non essendo i ripetuti decreti legge in senso formale - per la predeterminazione dei programmi e dei controlli affinché l'attività economica privata e pubblica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali; che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 103 del 25 giugno 1957 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e del D.L. C. P. S. 15 settembre 1947, n. 896, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione; che né il D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, incide sulla decisione adottata dalla Corte, in quanto si limita a modificare la composizione del Comitato interministeriale dei prezzi; che né costituisce nuovo motivo quello relativo alla riserva di legge, avendo questa Corte nella menzionata sentenza già implicitamente ritenuto i surriportati decreti (del 1944 e del 1947) leggi in senso formale e successivamente affermato che i provvedimenti legislativi emanati dal Governo in virtù dei poteri conferitigli col decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 e con il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono esercizio di funzione legislativa delegata (sentenza n. 46 del 1960 e n. 85 del 1962); che con l'ordinanza sopra citata, quindi, la questione è prospettata, in sostanza, sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 - rispettivamente istitutivi del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali dei prezzi e modificativi della composizione dei medesimi - proposta dal Pretore di Lipari con ordinanza 27 maggio 1963, in riferimento al primo e al terzo comma dell'art. 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze