Sez. 1, Sentenza n. 4371 del 03/07/1986 (Rv. 447134 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - RAPPRESENTANZA - SOTTOSCRIZIONE - COLLOCAZIONE DELLA FORMA SOTTO IL TIMBRO DI UNA SOCIETÀ - VOLONTÀ DEL SOTTOSCRITTORE DI IMPEGNARE LA SOCIETÀ - SUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - RAPPRESENTANZA - SOTTOSCRIZIONE - COLLOCAZIONE DELLA FORMA SOTTO IL TIMBRO DI UNA SOCIETÀ - VOLONTÀ DEL SOTTOSCRITTORE DI IMPEGNARE LA SOCIETÀ - SUFFICIENZA.*
In difetto di una precisa formula normativamente imposta per l'enunciazione del rapporto di rappresentanza, nel caso di sottoscrizione di una cambiale in nome e per conto altrui, deve ritenersi idonea allo scopo qualunque indicazione che renda evidente la qualità assunta dal firmatario. Pertanto, la collocazione di una firma cambiaria individuale sotto il timbro di una società è sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente con la conseguenza che, è a quest'ultimo che deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione proponibile soltanto dallo stesso rappresentato che contesti l'obbligazione assunta in suo nome, deducendo il difetto o l'eccesso di rappresentanza del sottoscrittore.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 8, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 11, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)