Sez. U, Sentenza n. 5156 del 15/10/1984 (Rv. 436930 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - QUESTIONI SULLA ESPERIBILITÀ DEL PROCEDIMENTO MONITORIO IN CAUSA SOGGETTA AL RITO DEL LAVORO E SULLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - QUESTIONI SULLA ESPERIBILITÀ DEL PROCEDIMENTO MONITORIO IN CAUSA SOGGETTA AL RITO DEL LAVORO E SULLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non riguardano la giurisdizione, e non sono pertanto deducibili con istanza di regolamento preventivo, né la questione attinente all'esperibilità del procedimento monitorio in causa soggetta al rito del lavoro, né la questione della devoluzione della controversia alla cognizione del giudice specializzato agrario, la quale investe un problema di Competenza fra organi del medesimo ordine giurisdizionale. (V 401/78, mass n 389701).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)