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Sez. 3, Sentenza n. 3809 del 04/07/1979 (Rv. 400261 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - REDDITO PRODOTTO DAL DANNEGGIATO AL MOMENTO DEL SINISTRO - RILEVANZA - ADEGUAMENTO SUCCESSIVO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400261-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - REDDITO PRODOTTO DAL DANNEGGIATO AL MOMENTO DEL SINISTRO - RILEVANZA - ADEGUAMENTO SUCCESSIVO - CRITERI.*

Ai fini della Determinazione del danno da invalidita permanente o temporanea subito da un lavoratore dipendente, il giudice del merito puo avere riguardo al reddito prodotto dal danneggiato al momento del sinistro, adeguandolo al diminuito valore della moneta, ovvero al reddito che il lavoratore percepisce nel momento in cui il danno viene liquidato, poiche i due metodi pervengono per via diversa allo stesso risultato pratico. (V 3287/73, mass n 367152).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)