Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 527 del 1989
Massime (1)
Massima n. 24517
- Previdenza e assistenza sociale
- Pensioni
- Ratei di pensione non posti in pagamento, anche nell'ipotesi in cui non siano stati richiesti o non liquidati
- Applicabilità della prescrizione quinquennale
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 novembre 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in quanto tale norma è stata già dichiarata illegittima con la sent. n. 289/1989. red.: A. M. Marini
Norme impugnate
- art. 11 legge 11 marzo 1988, n. 67
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Tamone Bruno iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Tamone Bruno è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), "interpretato nel senso che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione che per qualsiasi ragione, e quindi anche perché non richiesti o non liquidati, non siano stati posti in pagamento", per contrasto con l'art. 3 Cost.;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che pertanto la sollevata questione va ora dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 novembre 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 289 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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