Sez. 5, Sentenza n. 90 del 01/10/1975 Ud. (dep. 08/01/1976) Rv. 131766 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RILASCIO DELL'ASSEGNO A SCOPO DI GARANZIA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITA DEL REATO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RILASCIO DELL'ASSEGNO A SCOPO DI GARANZIA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITA DEL REATO.*
Non esclude il reato di emissione di assegno a vuoto il fatto che il prenditore abbia consentito di ricevere l'assegno non in pagamento ma in garanzia, con l'intesa che prima di utilizzarlo avrebbe provveduto all'immediata copertura di esso; la consegna dell'assegno a scopo di garanzia, infatti, non fa venir meno il carattere formale del titolo, destinato alla circolazione per la sua stessa essenza e per la sua intrinseca funzione, cui non e consentito alle parti di derogare.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)