Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 17 del 1963
Massime (1)
Massima n. 1735
- Agricoltura
- Contributi agricoli unificati
- R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, artt. 4 e 5
- Questione di legittimità costituzionale già decisa
- Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate. (costituzione, art. 36).
Leggi la massima
V. Sent. 24/56 D. (Nella specie, la questione di legittimità costituzionale proposta era stata già decisa con la sentenza n. 65 del 1962).
Norme impugnate
Parametri
- art. 35, comma 1, Cost.
- art. 38 Cost.
- art. 23 Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, promossi con due ordinanze del Pretore di Petilia Policastro emesse entrambe in data 23 maggio 1962 in procedimenti civili vertenti tra Polizzi Mariangela e l'Esattoria consorziale di Mesoraca, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai numeri 114 e 115 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
punto 1
Ritenuto che con le due ordinanze è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 (indicato nella ordinanza come decreto-legge), in relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, ed in riferimento agli artt. 3, 23, 35, primo comma, e 38 della Costituzione;
che, per quanto nelle ordinanze si faccia generico richiamo all'intero decreto suindicato, le uniche disposizioni del decreto stesso che risultano specificamente indicate e denunziate sono quelle contenute negli artt. 4 e 5;
che nei giudizi di cui in epigrafe nessuno si è costituito davanti alla Corte;
punto 2
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale, essendo cessata l'efficacia delle due disposizioni denunziate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, la illegittimità delle quali è stata dichiarata dalla Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze