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Sez. 2, Sentenza n. 10275 del 08/06/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161481 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NOZIONE - RICETTAZIONE - ABUSIVA RIPRODUZIONE DI PRODOTTI FONICI - CONCORSO DI NORME - ACQUISTO DI MUSICASSETTE CONTRAFFATTE - RICETTAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161481-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NOZIONE - RICETTAZIONE - ABUSIVA RIPRODUZIONE DI PRODOTTI FONICI - CONCORSO DI NORME - ACQUISTO DI MUSICASSETTE CONTRAFFATTE - RICETTAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Il rapporto di specialità sancito dall'art. 15 cod. pen. ricorre allorché gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in più di carattere particolarmente qualificante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie, abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 cod. pen.. costituisce, pertanto, ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale, l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. (V mass n 153008; (V mass n 151113).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)