Sez. L, Sentenza n. 5563 del 13/12/1989 (Rv. 464571 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - INDENNITÀ PREMIO SERVIZIO - CREDITO VERSO L'INADEL - INTERESSI MORATORI - CORRESPONSIONE - OBBLIGO DELL'ENTE - DECORRENZA - DIPENDENTI COLLOCATI IN PENSIONE FRA IL 1982 E IL 1986 - RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ EX ART. 4 LEGGE N. 297 DEL 1982 - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUDDETTI CON LA STESSA DECORRENZA - OBBLIGATORIETÀ - DISCIPLINA EX ART. 23, QUARTO COMMA, D.L. N. 359 DEL 1987 - IRRILEVANZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - INDENNITÀ PREMIO SERVIZIO - CREDITO VERSO L'INADEL - INTERESSI MORATORI - CORRESPONSIONE - OBBLIGO DELL'ENTE - DECORRENZA - DIPENDENTI COLLOCATI IN PENSIONE FRA IL 1982 E IL 1986 - RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ EX ART. 4 LEGGE N. 297 DEL 1982 - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUDDETTI CON LA STESSA DECORRENZA - OBBLIGATORIETÀ - DISCIPLINA EX ART. 23, QUARTO COMMA, D.L. N. 359 DEL 1987 - IRRILEVANZA.*
Il credito dei dipendenti degli enti locali verso l'INADEL per indennità premio di servizio, la quale ha carattere previdenziale, non produce interessi corrispettivi prima della emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità e l'esigibilità), ma, in applicazione della regola generale posta dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, comporta l'Obbligo dell'ente di corrispondere gli interessi moratori dal centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell'assicurato, la quale coincide con la data del suo collocamento a riposo. Tale principio (ed in particolare la corresponsione degli interessi moratori con la decorrenza anzidetta) trova applicazione anche nel caso in cui il credito riguardi, per i dipendenti collocati in pensione tra il 1982 ed il 1986, differenze derivanti dalla riliquidazione dell'indennità premio di servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale nella maggiore misura derivante dall'abrogazione dell'art. 1 bis del d.l. n. 12 del 1977 da parte dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982, senza che rilevi in contrario, quanto all'Obbligo degli interessi, l'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987 n. 359 (convertito in legge n. 440 del 1987), il quale è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui esclude(va) che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano luogo a corresponsione di interessi, e non potendo la decorrenza di detti interessi essere fissata con riferimento alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 1986. (V 3469/88, mass n 458819; (V 1680/88, mass n 457702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)