Sez. 1, Sentenza n. 40265 del 15/06/2012 Cc. (dep. 12/10/2012) Rv. 253683 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Condotte commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore della previsione normativa - Applicabilità del beneficio - Possibilità - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
È illegittima la mancata applicazione dell'indulto concesso con legge 31 luglio 2006, n. 241 in relazione ai reati commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto scindere le pene inflitte per i reati in continuazione, applicando il provvedimento di clemenza ai delitti antecedenti all'entrata in vigore dell'aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione mafiosa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)