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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 39 del 1978

Decisione
decisa il 1978-04-05, depositata il 1978-04-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:39
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14323

  • Radiotelevisione e servizi radioelettrici
  • Servizi di televisione circolare a mezzo onde radioelettriche
  • Approvazione di progetti per impianti di telecomunicazioni
  • Disciplina legislativa
  • Assunta violazione dei principi di uguaglianza e della libertà di stampa
  • Ordinanza di rimessione
  • Omessa motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio di merito
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - dell'art. 185 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), che regola l'approvazione di progetti per impianti di telecomunicazioni, non essendo dimostrato nella ordinanza di rinvio come detta disposizione venga in applicazione nel giudizio di merito per cui è necessario che il giudice a quo esamini tale rilevanza e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. - N.B. Con la stessa ordinanza è dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, avendo la Corte già dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali articoli con la sent. n. 225/1974.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 185, e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1976 dal tribunale di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Azzolini Gualtiero, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977. Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 185 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni).
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 225 del 1974 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, risultando pertanto la questione già decisa per quanto attiene a tali articoli.
punto 3
Rilevato che il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione relativamente all'art. 185 del d.P.R. n. 156 del 1973 (che regola l'approvazione di progetti per impianti di telocomunicazioni), non avendo dimostrato come esso venga in applicazione nel giudizio a quo. Ritenuta la necessità che detto giudice esamini tale rilevanza e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), già dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 225 del 1974, nella parte relativa ai servizi di radiodiffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche. Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione relativa all'art. 185 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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