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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 95 del 1984

Decisione
decisa il 1984-04-03, depositata il 1984-04-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:95
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15811

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Importazione di quantità modiche e non modiche
  • Trattamento sanzionatorio
  • Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 170/1982.

Norme impugnate

  • art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1982 dal Tribunale di Genova nei procedimento penale a carico di Walk Joachim, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 1983, udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui non prevedono un trattamento sanzionatorio più lieve di chi importi modiche quantità di sostanze stupefacenti, rispetto a chi importi quantità non modiche delle stesse sostanze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che analoga questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 170/82.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze