Sez. 2, Sentenza n. 789 del 12/03/1969 (Rv. 339111 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - COMUNICAZIONI - INIZIO DELLE OPERAZIONI - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - COMUNICAZIONI - INIZIO DELLE OPERAZIONI - SUFFICIENZA.*
Il consulente tecnico deve comunicare alle parti il solo inizio delle operazioni e non deve ripetere la comunicazione per ogni singola operazione od indagine che intenda compiere una volta assicurata alle parti, con la comunicazione dell'inizio delle operazioni la possibilita di assistere alle operazioni stesse e di far valere le loro difese e ragioni, e compito delle parti di seguire lo svolgimento delle operazioni. (Conf.41-62 2205-62 1910-67).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)