Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 230 del 1984
Massime (2)
Massima n. 16348
- Imposta sull'incremento del valore degli immobili (in.v.im.)
- Base imponibile
- Criteri di determinazione
- Mancata previsione di meccanismo idoneo ad eliminare l'incremento di valore apparente dovuto alla svalutazione monetaria
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Norme impugnate
- art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
- art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
- art. 8, comma 1, legge 16 dicembre 1977, n. 904
Parametri
- art. 42, comma 2, Cost.
- art. 53, comma 1, Cost.
- art. 42, comma 3, Cost.
Massima n. 16351
- Imposta sull'incremento del valore degli immobili (in.v.im.)
- Applicabilità ai "beni rifugio" diversi dagli immobili
- Mancata previsione
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e dell'art. 8, comma primo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dall'INA, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del 16 febbraio 1979 (r.o. 208/1982) ha denunciato, in riferimento agli artt. 42, comma secondo e terzo, e 53, comma primo, Cost., gli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e l'art. 8, comma primo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 in quanto fissano un criterio di determinazione dell'imponibile che omette di considerare gli effetti della svalutazione monetaria, consentendo di colpire incrementi di valore meramente nominali, attesa l'inadeguatezza della detrazione prevista in misura fissa, come tale non corrispondente alla misura percentuale annua della svalutazione già verificatasi e potenzialmente inidonea a controbilanciare, per il futuro, gli effetti di un fenomeno economico essenzialmente variabile;
che con la medesima ordinanza è stata inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 643 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto non prevede che la imposta sull'incremento di valore si applichi anche agli altri c.d. "beni rifugio" diversi dagli immobili, ma che tendenzialmente allo stesso modo si sottraggono agli effetti inflattivi;
punto 2
considerato che la prima delle questioni, pur se prospettata anche sotto il profilo "nuovo" dell'inadeguatezza di una detrazione prestabilita in misura fissa a controbilanciare gli effetti di un fenomeno essenzialmente variabile come la svalutazione monetaria, si concreta tuttavia in una censura di incostituzionalità già dichiarata infondata con la sentenza n. 126 del 1979, laddove la Corte escluse - con enunciazioni evidentemente assorbenti e successivamente ribadite con sentenza n. 239 del 1983 anche in riferimento alla nuova disciplina introdotta con legge 12 gennaio 1980, n. 2 - "che la presenza del fattore inflattivo debba costituire ostacolo all'applicazione di un'imposta sul plusvalore degli immobili" e "che il legislatore possa essere tenuto a depurare gli incrementi di valore imponibile della componente imputabile alla svalutazione della moneta, mediante formule di indicizzazione o di integrale rivalutazione" del valore dell'immobile;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e 8, comma primo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli artt. 42, commi secondo e terzo, e 53, comma primo, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza emessa il 16 febbraio 1979 (r.o. 208/1982);
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del medesimo d.P.R. n. 643 del 1972, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con la stessa ordinanza del 16 febbraio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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