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Sez. 5, Sentenza n. 1728 del 26/01/2007 (Rv. 595669 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Cessione di materie prime da restituirsi lavorate - Storno parziale delle fatture inizialmente emesse - Illegittimità - Fondamento - Alterazione del volume di affari - Sussistenza - Assenza di danno erariale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595669-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di IVA, il comportamento del cedente che, a fronte della consegna al cessionario di materie prime da restituirsi lavorate, abbia emesso una fattura iniziale per l'intero, e successivamente, avendo provveduto al ritiro di una parte della merce, abbia emesso fatture di storno per un importo corrispondente, è illegittimo, ancorchè l'imposta risulti calcolata e pagata sia sull'intero che sullo storno, in quanto, indipendentemente dalla considerazione che in materia di IVA non assume alcun rilievo l'assenza di un danno erariale, tale procedimento comporta l'alterazione dell'entità del volume di affari non solo del cedente, ma anche del cessionario, il quale diviene utilizzatore di fatture relative ad operazioni mai effettuate, essendo la cessione intervenuta tra le parti relativamente al solo quantitativo di merce stornato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)