Sez. 2, Sentenza n. 1344 del 05/10/1971 Ud. (dep. 07/03/1972) Rv. 120356 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - NULLITA - SANATORIA - IRREGOLARE LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - SILENZIO DELLE PARTI - SANATORIA DI NULLITA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - NULLITA - SANATORIA - IRREGOLARE LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - SILENZIO DELLE PARTI - SANATORIA DI NULLITA.*
Il silenzio serbato dal pubblico ministero e dalle parti private di fronte all'irregolare lettura di deposizioni testimoniali sana ogni nullita, a norma dell'art 471 cod proc pen, secondo cui le nullita verificatesi nel dibattimento sono sanate se la parte interessata non le ha fatte rilevare prima che l'atto sia compiuto e, quando cio non e possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto con dichiarazione inserita nel processo verbale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 471
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)